Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025

Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore il tanto attesto “Accordo Unico” Stato Regioni che rappresenta una importante svolta in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’accordo abroga integralmente i precedenti testi che regolamentavano fin dal 2011 la formazione per lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro RSPP, RSPP e ASPP, attrezzature di lavoro.

Il nuovo Accordo contiene sia modifiche a contenuti e durata di corsi già regolamentati, sia l’introduzione di nuovi obblighi formativi precedentemente non regolamentati o non ancora obbligatori.

Le principali novità riguardano i seguenti aspetti:

DATORI DI LAVORO

  • Viene introdotto per la prima volta un corso obbligatorio di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 6 ore (i datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP e che sono già in possesso di un attestato RSPP valido non hanno la necessità di ottenere la nuova formazione per datore di lavoro);
  • Viene introdotto per la prima volta un modulo di formazione aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore per i datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano dei cantieri mobili o temporanei.

DIRIGENTI

  • Viene ridotta la durata del corso passando da 16 ore a 12 ore;
  • Viene introdotto per la prima volta un modulo di formazione aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie che operano dei cantieri mobili o temporanei.

PREPOSTI

  • Viene aumentata la durata del corso passando da 8 ore a 12 ore;
  • Viene ridotta la validità della formazione, il cui aggiornamento deve essere effettuato ogni 2 anni anziché ogni 5 anni. In fase di prima applicazione tutti i corsi effettuati prima del 24/05/2023 dovranno essere aggiornati entro il 24/05/2026; i corsi effettuati dal 24/05/2023 hanno già validità biennale;
  • L’aggiornamento della formazione biennale costituisce credito formativo anche per l’aggiornamento della formazione per lavoratori.

LAVORATORI

  • L’aggiornamento della formazione quinquennale non costituisce più credito formativo anche per l’aggiornamento della formazione per preposti.

DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE IL RUOLO DI RSPP (NON FORMATI)

  • Viene eliminata l’articolazione in base al livello di rischio (basso, medio, alto) e viene introdotto per la prima volta un modulo comune di 8 ore per tutti i settori di appartenenza;
  • Vengono introdotti moduli integrativi per determinate categorie ATECO:
  • Modulo integrativo 1: agricoltura, silvicoltura e zootecnia (A01, A02);
  • Modulo integrativo 2: pesca (A03);
  • Modulo integrativo 3: costruzioni (F);
  • Modulo integrativo 4: chimico e petrolchimico (C19, C20);
  • Viene uniformata la durata dell’aggiornamento quinquennale in 8 ore.

DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE IL RUOLO DI RSPP (GIA’ FORMATI)

  • Ai datori di lavoro già in possesso di un attestato RSPP secondo il previgente Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 vengono riconosciuti i seguenti crediti formativi:
  1. Per il modulo comune viene riconosciuto il credito totale (non deve essere ottenuta la nuova formazione);
  2. Per gli eventuali moduli integrativi necessari, solo se ricorrono le seguenti condizioni:
  • Modulo integrativo 1: qualora l’attestato precedentemente rilasciato per rischio medio riporti l’indicazione delle categorie ATECO A01, A02;
  • Modulo integrativo 2: qualora l’attestato precedentemente rilasciato per rischio medio riporti l’indicazione delle categorie ATECO A03;
  • Modulo integrativo 3: qualora l’attestato precedentemente rilasciato per rischio alto riporti l’indicazione della categoria ATECO F;
  • Modulo integrativo 4: qualora l’attestato precedentemente rilasciato per rischio alto riporti l’indicazione delle categorie ATECO C19, C20.

RSPP e ASPP (non datori di lavoro)

  • Viene suddiviso il precedente modulo di specializzazione B-SP1 (agricoltura e pesca) di 12 ore in due nuovi moduli distinti B-SP1 (agricoltura, silvicoltura e zootecnia) di 16 ore e B-SP2 (pesca) di 12 ore.

LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

  • Viene regolamentata la durata ed i contenuti della formazione già prevista prevedendo un corso di 12 ore;
  • Viene introdotto per la prima volta l’aggiornamento quinquennale di 4 ore.

ATTREZZATURE DI LAVORO

  • Viene introdotto per la prima volta un modulo pratico di 6 ore per la nuova tipologia di “carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone”;
  • Viene introdotto per la prima volta un corso di 8 ore per operatori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF), con aggiornamento quinquennale di 4 ore;
  • Viene introdotto per la prima volta un corso di 8 ore per operatori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM), con aggiornamento quinquennale di 4 ore;
  • Viene introdotto per la prima volta un corso di 10 ore per operatori addetti alla conduzione di carriponte o gru a cavalletto con comando in cabina o con comando pensile/radiocomandato, con aggiornamento quinquennale di 4 ore;
  • Viene eliminato il limite minimo di 6000 kg della massa operativa per gli escavatori idraulici (quindi anche per escavatori idraulici con massa operativa inferiore a 6000 kg è necessaria l’abilitazione per gli operatori addetti)

Altra importante novità introdotta dal nuovo Accorso Stato Regioni riguarda la validità dei corsi di formazione, infatti l’assenza nei limiti di 10 anni della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione stessa. Ne consegue che tutti i corsi di formazione non aggiornati da più di 10 anni devono essere ripetuti integralmente.

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi, vengono definite le seguenti scadenze per la conclusione dei corsi di formazione di nuova introduzione o per i quali è stata ridotta la validità:

  • 24/05/2026 per preposti già formati prima del 24/05/2023; lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; operatori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta; operatori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM); operatori addetti alla conduzione di carriponte o gru a cavalletto;
  • 24/05/2027 per i datori di lavoro.
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