Milleproroghe - Slittamento obbligo assunzione disabili
La legge 68/1999 ha introdotto, per le aziende dai 15 ai 35 dipendenti, l'obbligo di assunzione di una persona disabile e, fino al 31/12/2016, le aziende aventi un organico pari a 15 dipendenti si gravavano di tale obbligazione allorquando avessero effettuato un'ulteriore assunzione elevando, quindi, l'organico a 16 unità.
Il decreto legislativo 151/2015 (jobs Act) ha mantenuto la previsione dell'obbligo di assunzione di una persona disabile per le ditte aventi un organico dai 15 ai 35 dipendenti svincolandolo dall'effettuazione di un'assunzione aggiuntiva ovverosia svincolandolo dalla sedicesima assunzione.
Il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244) ha prorogato al 01/01/2018 la soppressione dell'art. 3, comma 2, della l. 68/99 mantenendo, pertanto, in essere per la'nno 2017 la norma per cui è necessaria l'effettuazione della sedicesima assunzione per aver l'obbligo di assumere un disabile.
Resta inteso che le ditte aventi tra i 15 e i 35 dipendenti devono adempiere, qualora non già provveduto, all'assunzione di un disabile considerando che il Jobs Act ha fortemente inasprito il sistema sanzionatorio introducendo una sansione pari a € 153,20 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo disabile non assunto.