NOVITÀ IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO, GESTIONE DELLE EMERGENZE E FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO
Con l'entrata in vigore dei D.M. 02/09/2021 e D.M. 03/09/2021, recanti rispettivamente “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” e “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro”, viene aggiornato e conseguentemente abrogato il precedente D.M. 10/03/1998.
I due decreti prevedono l’adozione di nuove disposizioni per la gestione del rischio di incendio, che si possono riassumere sinteticamente come segue:
- Effettuazione della valutazione del rischio di incendio per tutte le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, documentata in base al nuovo D.M. 03/09/2021 (con esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili);
- Aggiornamento della valutazione del rischio di incendio, anche se già svolta secondo i criteri del previgente D.M. 10/03/1998, qualora siano intervenute variazioni significative nei luoghi di lavoro;
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Predisposizione di un piano di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza nei seguenti casi:
- Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- Luoghi di lavoro soggetti ai controlli di prevenzione incendi di competenza dei Vigili del Fuoco; - Adozione di misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, seppur semplificate, per le attività che non rientrano nel precedente punto 3;
- Previsione di aggiornamento quinquennale della formazione degli addetti al servizio antincendio (il primo aggiornamento dovrà essere completato entro il 04/10/2023 per formazioni svolte prima del 04/10/2017).
L’Ufficio Ambiente e Sicurezza è a disposizione per eventuali chiarimenti e per l’assistenza volta al rinnovo dell’autorizzazione, qualora necessario.
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Ricordiamo che l’assistenza e la consulenza, anche telefonica, sono GRATUITE solo per le aziende che hanno sottoscritto uno dei contratti denominati “Convenzione Ambiente e Sicurezza”.