Nuovi requisiti del Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti
Il 16/10/2017 entrerà pienamente in vigore la nuova disciplina dettata dagli articoli 12 e 13 del Decreto 03/06/2014, n. 120, relativa ai nuovi requisiti che deve possedere il Responsabile Tecnico delle imprese che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti.
I nuovi requisiti sono stati stabiliti dalla Deliberazione prot. n. 06/ALBO/CN del 30/05/2017 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e variano a seconda di ciascuna categoria e classe di iscrizione e consistono nell'esperienza acquisita come:
- Legale rappresentante;
- Responsabile tecnico o direttore tecnico;
- Dirigente o funzionario direttivo tecnico;
- Dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico di impresa operante nel settore di attività per la quale si richiede l'iscrizione.
I Responsabili Tecnici, a decorrere dal 16/10/2017, oltre all'esperienza maturata nei settori di attivita' e un titolo di studio di scuola secondaria superiore, dovranno superare una verifica di idoneita' su materie rese note dall'Albo nella stessa Deliberazione, qui allegata.
L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validita' di 5 anni a decorrrere dalla data del superamento della verifica stessa.
La verifica di aggiornamento dell'idoneita' puo' essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità.
E' esonerato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di Responsabile Tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni.
Il Responsabile Tecnico delle imprese e degli enti già iscritti al 16/10/2017 può continuare a svolgere la propria attivita' in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della Deliberazione anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori; in questo caso il Responsabile Tecnico puo' sostenere la verifica di aggiornamento dal 02/01/2021.
La nuova disciplina non si applica alle attività iscritte nelle categorie 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccola e trasporto dei propri rifiuti) e 3-bis (distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)).
L'ufficio Ambiente e Sicurezza e' a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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