PRESTAZIONI OCCASIONALI E NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO: AGGIORNAMENTO

Come reso noto con precedente circolare, il Decreto Fiscale (d.l. 146/2021 convertito in legge 215/2021) ha stabilito l’obbligo a carico dei committenti imprenditori di effettuare una comunicazione preventiva in caso volessero avvalersi di lavoratori autonomi occasionali ai sensi dell’art. 2222 c.c.

In data 11 gennaio scorso, l’Ispettorato del Lavoro ha emanato una nota con la quale stabiliva che, nelle more della predisposizione della relativa piattaforma informatica per detta comunicazione, i committenti avrebbero dovuto inviare una comunicazione mail all’ispettorato del Lavoro territorialmente competente contenente i dati necessari ad individuare le parti del rapporto di collaborazione, la data di inizio e l’attività oggetto della prestazione, il luogo dello svolgimento nonché l’ammontare del compenso qualora stabilito.

In data 24 marzo 2022 il Ministero del Lavoro ha reso noto che a partire dalle ore 10:00 del 28/03/2022 sarà disponibile la nuova applicazione su Servizi Lavoro per procedere alla comunicazione preventiva telematica accessibile tramite SPID o CIE. Clicca qui per accedere.

Si ricorda che la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

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