PRESTAZIONI OCCASIONALI E NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO

Con il Decreto Fiscale (d.l. 146/2021 convertito in legge 215/2021) il legislatore - a partire dal 21/12/2021 - ha introdotto a carico dei committenti operanti in qualità di imprenditori un nuovo obbligo di comunicazione LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI ai sensi dell’art. 2222 codice civile.

Con nota del 11 gennaio 2022 – allegata alla presente - l’Ispettorato del Lavoro ha reso noto che tale obbligo riguarda:

  • le prestazioni occasionali avviate dopo il 21/12/2021, anche se concluse;
  • le prestazioni iniziate in data antecedente al 21/12/2021 ma ancora in corso in data 11/01/2022.

In tali ipotesi, in attesa della specifica procedura, l’Ispettorato del Lavoro specifica che detta comunicazione deve essere effettuata tramite pec entro il 18/01/2022. 
Per i rapporti avviati dal 12/01/2022 la comunicazione dovrà essere effettuata antecedentemente la prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

Di seguito le specifiche del nuovo obbligo.


PRESTAZIONI OCCASIONALI EX ART. 2222 C.C.

Sono prestazioni di lavoro autonomo occasionale quelle rese da un soggetto che si obbliga – dietro corrispettivo - a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione. 
Il rapporto si caratterizza dall’assenza di coordinamento con il committente nonché in assenza di continuità delle prestazioni dato che l’attività deve essere del tutto occasionale.

Da un punto di vista fiscale il corrispettivo viene considerato come “reddito diverso” (art. 67 c. 1 lette l) TUIR) ed è costituito dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti la loro produzione. 
Dal punto di vista previdenziale comporta l’obbligo di iscrizione e del versamento alla Gestione Separata Inps dei lavoratori occasionali solo quando i compensi percepiti non superino i 5.000€ annui tenendo in considerazione la generalità dei committenti. In caso di iscrizione alla Gestione separata per il superamento di detta franchigia, il contributo previdenziale è 1/3 a carico del prestatore e 2/3 a carico del committente. La prestazione è esclusa dall’assicurazione obbligatoria INAIL.


ESCLUSIONI
  • Le Collaborazioni Continuate e Continuative (Co.co.co.) ex art. 2 comma 1 dlgs.81/15;
  • Le prestazioni di lavoro occasionale “ex voucher” che si gestiscono sulla piattaforma INPS;
  • Le professioni intellettuali ex art. 2229 c.c. ed in generale le attività autonome esercitate in regime IVA in modo abituale, compresi subappalti;
  • I rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale come da ultime modifiche di legge (l. 233/2021) per le quali i datori di lavoro privati  sono tenuti a dare comunicazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto di lavoro «o di lavoro intermediato da piattaforme digitali, incluse le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 67, comma 1, lett. l, dpr n. 917/1986».


TEMPISTICA DELLA COMUNICAZIONE E COPERTURA RETROATTIVA

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota (11 gennaio 2022).

Quindi per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota in oggetto (11/01/2022), e per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andrà comunque effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.
Per i rapporti avviati dal 12 Gennaio 2022 la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico secondo le modalità che seguono.



MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRANSITORIA E A REGIME

La comunicazione, quando sarà a regime (con successiva comunicazione INL), dovrà essere effettuata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro in ragione del luogo in cui viene espletata l’attività lavorativa, tramite SMS o posta elettronica e secondo le modalità operative già in uso per i rapporti di lavoro intermittente (a chiamata). In via transitoria deve essere inviata una PEC a uno degli indirizzi indicati nella nota dell’ispettorato. 
La pec dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Treviso è la seguente: ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it

La comunicazione dovrà contenere:

  • i dati del committente e del prestatore;
  • il luogo della prestazione;
  • la sintetica descrizione dell’attività;
  • la data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (massimo 30 giorni);
  • l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. 
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono essere considerati un’omissione della comunicazione.



SANZIONI

Riguardo al regime sanzionatorio, la violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non si applica la procedura di diffida. Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova. 

In allegato trovate la NOTA INL del 11/01/2021 nella quale sono indicati tutti gli indirizzi pec delle sedi territoriali dell’Ispettorato.

  NOTA INL del 11/01/2021