ACCORDO STATO REGIONI DEL 17/04/2025 PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Sintesi delle principali novità

Gentili Soci,

dopo l’informativa estesa tramite il periodico quadrimestrale di Confartigianato Imprese Treviso “Futurartigiano” di settembre 2025 e la pubblicazione nel sito provinciale, le ricordiamo che il 19 maggio 2026 entra pienamente in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 che modifica e sostituisce i precedenti Accordi del 2011 e 2012 che regolamentavano alcune tipologie di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si riportano di seguito le principali novità introdotte.

DATORI DI LAVORO (da fare entro il 19/05/2027 per i datori di lavoro obbligati)

  • Introdotto per la prima volta un corso obbligatorio di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 6 ore (i datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP e che sono già in possesso di un attestato RSPP valido non hanno la necessità di ottenere la nuova formazione per datore di lavoro);
  • Introdotto per la prima volta un modulo di formazione aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore per i datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano dei cantieri mobili o temporanei.

DIRIGENTI

  • Ridotta la durata del corso passando da 16 ore a 12 ore;
  • Introdotto per la prima volta un modulo di formazione aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie che operano dei cantieri mobili o temporanei.

PREPOSTI

  • Aumentata la durata del corso passando da 8 ore a 12 ore;
  • Ridotta la validità della formazione, il cui aggiornamento deve essere effettuato ogni 2 anni anziché ogni 5 anni. In fase di prima applicazione tutti i corsi effettuati prima del 19/05/2023 dovranno essere aggiornati entro il 19/05/2026;
  • L’aggiornamento della formazione biennale costituisce credito formativo anche per l’aggiornamento della formazione per lavoratori.

LAVORATORI

  • Eliminato il periodo transitorio di 60 giorni dalla data di assunzione per completare la formazione. Previsti 30 giorni per completare la formazione solo per le imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bavande (art. 1-bis del D.L. 31/10/2025, n. 159);
  • L’aggiornamento della formazione quinquennale non costituisce più credito formativo anche per l’aggiornamento della formazione per preposti.

 DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE IL RUOLO DI RSPP (NON FORMATI)

  • Eliminata l’articolazione in base al livello di rischio (basso, medio, alto) e introdotto per la prima volta un modulo comune di 8 ore per tutti i settori di appartenenza;
  • Introdotti moduli integrativi per determinate categorie ATECO:
  1. Modulo integrativo 1 (16 ore): agricoltura, silvicoltura e zootecnia (A01, A02);
  2. Modulo integrativo 2 (12 ore): pesca (A03);
  3. Modulo integrativo 3 (16 ore): costruzioni (F);
  4. Modulo integrativo 4 (16 ore): chimico e petrolchimico (C19, C20);
  • Uniformata la durata dell’aggiornamento quinquennale in 8 ore (eliminata articolazione in base al livello di rischio).

 DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE IL RUOLO DI RSPP (GIA’ FORMATI)

  • Riconosciuti i seguenti crediti formativi ai datori di lavoro già in possesso di un attestato RSPP secondo il previgente Accordo Stato Regioni del 21/12/2011:

o   Per il modulo comune viene riconosciuto il credito totale (non deve essere ottenuta la nuova formazione);

o   Per gli eventuali moduli integrativi necessari, solo se ricorrono le seguenti condizioni:

  1. Modulo integrativo 1: qualora l’attestato precedentemente rilasciato per rischio medio riporti l’indicazione delle categorie ATECO A01, A02;
  2. Modulo integrativo 2: qualora l’attestato precedentemente rilasciato per rischio medio riporti l’indicazione delle categorie ATECO A03;
  3. Modulo integrativo 3: qualora l’attestato precedentemente rilasciato per rischio alto riporti l’indicazione della categoria ATECO F;
  4. Modulo integrativo 4: qualora l’attestato precedentemente rilasciato per rischio alto riporti l’indicazione delle categorie ATECO C19, C20.

 LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

  • Regolamentata la durata ed i contenuti della formazione già prevista prevedendo un corso di 12 ore;
  • Introdotto per la prima volta l’aggiornamento quinquennale di 4 ore.

 ATTREZZATURE DI LAVORO

  • Introdotto per la prima volta un modulo pratico di 6 ore per la nuova tipologia di “carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone”;
  • Introdotto per la prima volta un corso di 8 ore per operatori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF), con aggiornamento quinquennale di 4 ore;
  • Introdotto per la prima volta un corso di 8 ore per operatori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM), con aggiornamento quinquennale di 4 ore;
  • Introdotto per la prima volta un corso di 10 ore per operatori addetti alla conduzione di carriponte o gru a cavalletto con comando in cabina o con comando pensile/radiocomandato, con aggiornamento quinquennale di 4 ore;
  • Eliminato il limite minimo di 6000 kg della massa operativa per gli escavatori idraulici (quindi anche per escavatori idraulici con massa operativa inferiore a 6000 kg è necessaria l’abilitazione per gli operatori addetti).

Altra importante novità introdotta dal nuovo Accorso Stato Regioni riguarda la validità dei corsi di formazione, infatti l’assenza nei limiti di 10 anni della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione stessa. Ne consegue che tutti i corsi di formazione non aggiornati da più di 10 anni devono essere ripetuti integralmente.

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi, vengono definite le seguenti scadenze per la conclusione dei corsi di formazione di nuova introduzione o per i quali è stata ridotta la validità:

  • 19/05/2026 per preposti già formati prima del 19/05/2023; lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; operatori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta; operatori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM); operatori addetti alla conduzione di carriponte o gru a cavalletto, operatori addetti alla conduzione di escavatori idraulici con massa operativa inferiore a 6000 kg;
  • 19/05/2027 per i datori di lavoro.

La informiamo che l’Ufficio Ambiente e Sicurezza è a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti al numero 0422-2111 o email ambiente.sicurezza@confartigianatotreviso.it.

La invitiamo a consultare la nostra pagina internet dedicata alla formazione per verificare la disponibilità e scaricare i calendari formativi oltre alla scheda di iscrizione per l’avvio dei lavoratori ai vari percorsi di formazione.