OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE NELLA SPEDIZIONE DI MERCI E RIFIUTI PERICOLOSI (ADR)

Al termine dello scorso anno, come Associazione di categoria, abbiamo ritenuto opportuno segnalare che, dal 01/01/2023, l’obbligo di nomina del consulente ADR è stato esteso alle imprese la cui attività comprende anche la “spedizione” di merci pericolose su strada, ivi compresi i rifiuti pericolosi rientranti nella loro classificazione in regime ADR.

Tale previsione normativa ha generato fin da subito alcuni dubbi sul concetto di “speditore” ed interpretazioni discordanti. 
Per questo motiv,o abbiamo ritenuto opportuno attendere un auspicato chiarimento da parte delle competenti Autorità Ministeriali, nella speranza di un intervento volto a fornire autorevoli indicazioni in merito ad una più precisa individuazione dei soggetti obbligati.

Con una “Nota esplicativa” del 21/12/2022 il competente Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto, fornendo importanti indicazioni in merito: dopo gli opportuni approfondimenti e confronti con esperti in ambito ADR, trasmettiamo le informazioni necessarie per comprendere se la propria Azienda debba ritenersi rientrare o meno nell’obbligo di nomina.

Per prima cosa la normativa A.D.R. sin dal suo recepimento nel nostro Stato nell’anno 2000, ha disciplinato gli obblighi delle imprese che effettuano:

  • il trasporto su strada;
  • le operazioni di carico e scarico;
  • le operazioni di imballaggio
    di merci pericolose e dei rifiuti pericolosi (se rientranti nei criteri di classificazione ADR).

La normativa ADR "precedente", ovvero sino all’aggiornamento 2017, sanciva l’obbligo di nomina del consulente alla sicurezza ADR solo per queste 3 categorie, salvo per quelle rientranti nelle casistiche di esenzione previste. Con la revisione ADR del 2019 (la Norma si aggiorna ogni due anni – anni dispari) è stato previsto, dopo un periodo di transitorietà, l’entrata in vigore al 01/01/2023 dell’obbligo di nomina del consulente ADR anche per le imprese che effettuano la sola “spedizione” di merci o rifiuti pericolosi ADR.

La citata “Nota esplicativa” del 21/12/2022 del competente Dipartimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiarisce come le condizioni di esenzione possano essere applicate anche alla figura dello “speditore” in presenza di determinate condizioni.
Sulla base della citata “Nota esplicativa” le condizioni di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente alla sicurezza ADR sono 3 e devono essere tutte rispettate:

1. Occasionalità

  1. Numero massimo di 3 operazioni al mese;

  2. Numero massimo di 24 operazioni all’anno;

  3. Totale complessivo massimo di 180 tonnellate all’anno.

2. Bassa pericolosità della merce/rifiuto pericoloso ovvero mercerifiuto con gruppo di imballaggio III (debolmente pericoloso).

3. Quantità massima trasportata per singola unità di trasporto (ovvero singolo mezzo, oppure singolo viaggio, singolo formulario) inferiore a 1.000 kg o 1.000 litri, limite definito per merci/rifiuti rientranti nella categoria di trasporto 3 (merci debolmente pericolose). 

Strumenti utili per verificare il rispetto delle condizioni di esenzione sono:

  • In caso di acquisto/utilizzo/produzione di merci pericolose rientranti in ADR, controllare le specifiche inserite nei relativi documenti di trasporto;
  • Verificare nel punto 14 delle Schede di Sicurezza prodotti, se questi vengono menzionati e chiaramente classificati come merci pericolose ADR;
  • In caso di produzione di rifiuti pericolosi rientranti nel regime ADR, controllare se nei formulari di scarico rifiuti è stata barrata la casella “ADR SI” e verificare quale gruppo di imballaggio (I, II, III) è stato indicato nelle annotazioni (la certezza dell’informazione presuppone una attenta e corretta gestione dei rifiuti). Esempio: “UN 3082, RIFIUTO, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA N.A.S., 9 III (-)“;
  • Una volta chiarito se le proprie merci pericolose/rifiuti rientrano o meno in ADR, verificare il rispetto delle condizioni di esenzione.

Precisiamo che anche rientrando nell’esenzione della nomina del consulente, il rispetto delle prescrizioni richiamate dalla norma ADR rimangono obbligatorie (omologazione imballaggi, documentazione, etichettatura, marchiatura, ecc.)

Nel caso in cui permanesse il dubbio, la invitiamo a contattare
l’Ufficio Ambiente e Sicurezza
  0422.211266
  ambiente.sicurezza@confartigianatotreviso.it

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