CREDITO D'IMPOSTA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

I Decreti Legge n. 21 marzo 2022, n. 21 e 17 maggio 2022 n. 50, meglio noti rispettivamente come “Decreto Ucraina” e “Decreto Aiuti”, hanno introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese per fornire un sollievo alle conseguenze dei rincari subiti nelle forniture di energia elettrica e gas. Sono previsti aiuti sia per le aziende cosiddette “energivore” (di cui non ci occupiamo qui: si tratta di aziende che hanno consumi veramente notevoli e che solitamente non fanno parte della nostra base associativa) che per le non energivore.

Per l’energia elettrica alle imprese non energivore è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente acquistata e utilizzata nel secondo trimestre del 2022.  Per poter fruire del credito fiscale è necessario che le imprese siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e che l’incremento del costo relativo al KWh fra il 1° trimestre 2019 e il 1° trimestre 2022 sia stato superiore al 30%, una condizione questa che in pratica è sempre verificata salvo che l’azienda non disponesse di contratti a prezzo fisso a lunga scadenza.

Analoga agevolazione è presente per il gas, con lo stesso schema: imprese “gasivore” e non gasivore;  per queste ultime e purché abbiano subito un aumento del costo del gas superiore al 30%, il credito di imposta è del 25% per il solo 2° trimestre 2022, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

Il credito di imposta può essere portato in detrazione entro il 31 dicembre 2022

I conteggi per determinare l’importo esatto del credito fiscale a cui si ha diritto non sono sempre semplici, per questo è importante la previsione introdotta nel Decreto Aiuti in sede di conversione:  il nuovo  comma 3-bis prevede infatti che se il fornitore è il medesimo che riforniva l’azienda nel primo trimestre dell’anno 2019 tocchi al venditore stesso predisporre i conteggi necessari. Con la Delibera 373 del 29 luglio 2022, ARERA, l’Autorità di regolazione in materia energetica, ha definito nei dettagli i contenuti della comunicazione che il fornitore deve inviare all’azienda, nonché le sanzioni per gli inadempienti.

Attenzione però: il fornitore di energia è tenuto a fornire i conteggi all’azienda cliente solo su esplicita richiesta di quest’ultima.

A tale riguardo si informa che il consorzio CAEM, in nome e per conto dei consorziati, ha già inviato al fornitore consortile la richiesta di cui sopra, chiedendo che il fornitore inoltri direttamente alle imprese le informazioni citate, da fare avere poi al proprio commercialista o a chi segue gli aspetti contabili aziendali. Per questa casistica (Consorziato avente il medesimo fornitore di energia elettrica e/o gas dal gennaio 2019 al giugno 2022) l’azienda non deve preoccuparsi di fare comunicazioni.

Si ritiene che con il mese di settembre 2022 inoltrato potranno arrivare direttamente in azienda le comunicazioni da parte del fornitore. Ovviamente è facoltà anche del singolo Consorziato chiedere autonomamente al fornitore di ricevere la comunicazione citata.

Invece per le imprese consorziate con fornitore diverso nei periodi oggetto della verifica di incremento del costo (I trim. 2019 con un fornitore, mentre nel 1° trim 2022 era presente un altro fornitore) si deve provvedere a quantificare l’ammontare del credito in forma autonoma, senza potersi appoggiare al fornitore.

In quest’ultima ipotesi Confartigianato imprese Treviso si rende disponibile ad effettuare i calcoli per la determinazione del credito spettante, previa richiesta, contattando l’ufficio Commerciale:

dr. Zorzan Cristian - Mail: cristian.zorzan@confartigianatotreviso.it - Tel: 0422.2111