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Auto Aziendali

Auto Aziendali

È abbastanza diffusa l’abitudine di concessione in uso di veicoli aziendali a collaboratori dell’impresa (dipendenti e/o collaboratori); tuttavia, non tutti sono a conoscenza delle possibili e numerose ricadute contabili e fiscali che questo fenomeno può determinare.

Questa pratica deve essere attentamente gestita, e per farlo è bene conoscere le differenze dell’utilizzo dei veicoli. Infatti, l’utilizzo del veicolo può distinguersi in 4 categorie:

  1. Esclusivamente aziendale, se l’uso del veicolo ha lo scopo di portare a termine “missioni aziendali”. Il veicolo inoltre non può essere utilizzato per finalità private (anche minimali) del soggetto. Questo comporta che il mezzo deve essere lasciato in azienda al termine di ogni giornata lavorativa e non può essere utilizzato, ad esempio, per recarsi al domicilio dell’utilizzatore. In questo specifico caso, non essendoci alcuna utilità privata, non viene prodotto alcun benefit.

  2. Promiscuo (aziendale e privato), nel caso in cui l’uso del veicolo sia concesso sia per finalità aziendali, che private. L’utilizzatore a cui viene affidato il mezzo  potrà quindi servirsene  non solo per il tragitto casa – lavoro, ma anche per spostamenti personali, come escursioni e vacanze. Esiste dunque una parziale utilità privata (benefit), determinata in misura convenzionale secondo le tariffe ACI.

  3. Esclusivamente privato, se il veicolo rappresenta esclusivamente un benefit, non serve per lo svolgimento dell’attività lavorativa e, di conseguenza, sostituisce in toto una parte della retribuzione. Il valore di tale attribuzione è determinato sulla base del valore normale.
  4. Dato in uso al collaboratore/amministratore: nel caso in cui il veicolo venga concesso anche per finalità personali e non solo per uso aziendale, dovrà essere previsto il compenso e la sua modalità di erogazione (con l’indicazione del veicolo concesso). Sul versante fiscale, inoltre, la società è tenuta a: individuare gli interi costi riferibili al veicolo; considerare deducibile una quota di tali costi, sino a concorrenza del benefit tassato in capo all’amministratore; considerare deducibile l’eccedenza con gli usuali limiti dell’articolo 164, Tuir (con il tetto massimo sul costo di acquisto e con la percentuale del 20%). Ai fini Iva, le spese di acquisto e gestione del veicolo consentono la detrazione nei limiti del 40%, mentre a livello contabile, l’imputazione dei costi avviene sempre seguendo la natura del costo.


In base alla tipologia di uso dell’auto, le conseguenze economiche, fiscali e contabili, possono variare significativamente: è bene informarsi adeguatamente sulla normativa dialogando con un esperto in materia, per non incorrere in rischi ed errori di valutazione.

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