Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche noto come Testo Unico sulla Sicurezza (TUS), che in tema di valutazione dei rischi stabilisce anche pesanti sanzioni amministrative e penali.
La valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro, è il primo processo di tutela verso i lavoratori che il Datore di Lavoro deve effettuare con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente (MC) qualora già presente. Tale processo deve concludersi con l’elaborazione di un documento, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), per l’appunto, che indichi tutte le misure adottate per eliminare o, dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi durante l’attività lavorativa.
Il processo di valutazione dei rischi, e la successiva stesura del documento, è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un lavoratore subordinato o equiparato (ad esempio in presenza di dipendenti, soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei, ecc.). Ne consegue che soltanto chi svolge la propria attività in forma autonoma, anche con eventuali collaboratori familiari, qualunque sia la natura di tale attività, non è tenuto ad effettuare la valutazione e a redigere il DVR.
La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro, vale a dire che esso è il diretto responsabile del corretto, puntuale e completo processo. È comunque ammesso, e spesso avviene, che il processo di valutazione e la successiva stesura del documento di valutazione dei rischi venga affidato a terzi, in particolare a tecnici esperti della materia che assistono il datore di lavoro per tutte le fasi di valutazione.
Il documento che consegue alla valutazione dei rischi deve contenere almeno i seguenti elementi:
Il Documento di Valutazione dei Rischi può essere tenuto anche su supporto informatico, tuttavia deve essere munito di DATA CERTA (per esempio tramite posta elettronica certificata, marcatura temporale) o ATTESTATA (tramite firma congiunta del datore di lavoro, RSPP, medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale).
La consultazione e la collaborazione viene comprovata attraverso l’apposizione nel documento delle firme degli stessi soggetti coinvolti.
Il Documento deve essere elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio attività, non ha una precisa scadenza stabilita per legge, ma è indispensabile che sia sempre rappresentativo della situazione lavorativa in essere dell’azienda.
La valutazione dei rischi deve quindi essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo che possano avere ricaduta sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, piuttosto che in seguito ad infortuni che possano far pensare ad inadeguatezza delle misure o se i risultati della sorveglianza sanitaria evidenziano problemi o carenze.
Oltre al Documento di Valutazione dei Rischi Generale vanno valutati tutti i rischi specifici che variano in base alla tipologia di attività esercitata, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonché alle sostanze utilizzate o prodotte.
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