La normativa di riferimento per la sicurezza nei luoghi di lavoro, regolamentata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di erogare a tutti i lavoratori (siano essi soci lavoratori, dipendenti, stagisti, tirocinanti scolastici, apprendisti, lavoratori con contratti atipici atipici e/o quelli assunti a tempo determinato, ecc.) una adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute nel posto di lavoro; per i soli lavoratori autonomi ed agli eventuali collaboratori familiari, la formazione è, in linea generale, facoltativa.
La normativa prevede un’articolata attività di formazione ed aggiornamento per i lavoratori di tutti i settori, regolamentata dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, che può essere riassunta in 5 punti fondamentali.
La formazione deve essere erogata e conclusa entro 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro ed essere impartita sia in fase di nuova assunzione o di cambio di mansioni , sia in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature. Il lavoratore deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente alla stessa ma, se questo non è possibile, il relativo percorso formativo deve essere completato entro 60 gg dall’assunzione.
La formazione deve essere adeguata ai rischi lavorativi della mansione alla quale è adibito il lavoratore e riguardare le misure di sicurezza da adottare per prevenire eventuali infortuni o malattie professionali.
Ad ogni lavoratore deve essere erogata una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda e costituirà un credito permanente che non necessita di aggiornamento) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile (di 4, 8 o 12 ore), definita dal settore economico di appartenenza dell’azienda (codice ATECO) e dai rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) aziendale.
La formazione specifica ha validità per 5 anni dalla data di esecuzione; entro tale termine sarà necessario provvedere all’aggiornamento con la frequenza di un corso di 6 ore per tutti i settori di rischio.
La formazione prevista nell’Accordo Stato Regioni non comprende gli ulteriori obblighi di formazione e/o addestramento disposti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (ad esempio attrezzature di lavoro, agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso dei D.P.I., ecc.), e per le specifiche figure aziendali (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza, Preposto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto primo soccorso, carrellisti, …), i quali andranno conseguentemente trattati a parte, con corsi specifici al ruolo rivestito.
La formazione sulla sicurezza deve essere svolta senza prevedere nessuna spesa per il lavoratore, che avrà comunque l’obbligo di partecipare ai corsi, previsti per la sua mansione, erogati in conformità ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, nello specifico, dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
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