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Maggiori informazioni da fornire ai dipendenti con il Decreto Trasparenza

Maggiori informazioni da fornire ai dipendenti con il Decreto Trasparenza

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 104/2022, c.d. Decreto Trasparenza, dal 13 agosto 2022 i datori di lavoro dovranno fornire maggiori informazioni sul rapporto di lavoro già prima dell’inizio dell’attività lavorativa con l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza in merito alle condizioni applicate al rapporto di lavoro.

Obbligati alle predette informative sono i datori di lavoro e i committenti titolari di un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (anche part-time), ma anche di contratto di somministrazione, di lavoro intermittente e di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre, di lavoro domestico e marittimo, e i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici. Tra le tipologie di contratti esclusi troviamo i rapporti di lavoro autonomo (contratto d’opera e le prestazioni d’opera intellettuali, i rapporti di agenzia e i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il terzo grado).

In particolare, l’obbligo consiste nel fornire ai propri dipendenti  informazioni inerenti agli elementi significativi del rapporto di lavoro, le principali:

  • l’identità delle parti;
  • il luogo di lavoro e la sede del datore di lavoro;
  • l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
  • la data di inizio del rapporto e la tipologia di rapporto di lavoro;
  • la durata del periodo di prova, se previsto;
  • l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  • il CCNL e l’eventuale accordo integrativo aziendale applicato al rapporto di lavoro con l’indicazione delle parti sottoscriventi;
  • la programmazione dell’orario normale di lavoro;
  • le condizioni relative al lavoro straordinario e alla retribuzione;
  • le condizioni e il preavviso per l’eventuale cambio turno;
  • e il rapporto di lavoro è caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili: specifica delle ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative e il preavviso a cui lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa.
  • informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (S.D.M.A.).

Tali informazioni devono essere comunicate al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, e prima dell’inizio dell’attività, attraverso la consegna del contratto di lavoro o copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Quanto non ancora contenuto nell’atto potranno essere comunicate non oltre 7 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

Per i dati restanti invece, è prevista la possibilità di integrazione entro i 30 giorni dalla data di assunzione (es. l’identità dell’impresa utilizzatrice, la formazione, ferie e congedi, recesso, contratti collettivi applicati, enti e istituti previdenziali e assicurativi, ecc.). Per i lavoratori già assunti alla data del 1 agosto è previsto, su esplicita richiesta scritta del lavoratore, il diritto di ottenere dal datore di lavoro l’integrazione o l’aggiornamento delle informazioni entro 60 giorni dalla richiesta stessa. Nel caso di modifiche o aggiornamenti del contratto applicato ai dipendenti in forza, la comunicazione deve avvenire per iscritto, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.

Vista la quantità di informazioni, si potrà prevedere che l’adempimento possa essere espletato tramite un allegato informativo separato quale addendum del contratto di lavoro individuale. La comunicazione inoltre può avvenire in formato cartaceo oppure elettronico: l’importante è che vengano rispettati i requisiti della chiarezza e della trasparenza della comunicazione (queste informazioni dovranno essere conservate e rese accessibili al lavoratore per 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro).

 In caso di inadempimento del datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore, mentre le conseguenze di una informativa che si discosti dall’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, potrebbero tradursi in contenziosi e vertenze con i dipendenti.

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