Si sente spesso parlare di enti bilaterali, ma molti lavoratori non sono nemmeno a conoscenza della moltitudine di servizi e benefici che questi enti possono mettere a loro disposizione; inoltre molto spesso sono ignari del fatto che proprio nella loro busta paga siano presenti una o più voci destinate a finanziare tali enti.
La Legge Biagi (o Legge 276/2003) definisce cosa sono gli enti bilaterali e il loro funzionamento per dipendenti e datori di lavoro.
Gli enti bilaterali sono degli enti privati nati in sede di contrattazione collettiva da parte di chi stipula il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori (CCNL), ovvero i sindacati (a rappresentanza dei lavoratori dipendenti) e le associazioni datoriali (a rappresentanza dei datori di lavoro).
I campi d’intervento degli enti bilaterali sono molteplici: spaziano infatti dalla formazione e l’aggiornamento professionale per lavoratori e imprenditori, all’incentivazione dell’occupazione, alla tutela sociale.
Questi enti vengono finanziati, in quote fra loro diverse, sia dai lavoratori sia dai datori di lavoro, in base a quanto previsto dal CCNL corrispondente. Nello specifico, con l’adesione all’ente bilaterale della propria categoria, il datore di lavoro è tenuto a versare all’ente lo 0,1%* sulla paga base mensile, mentre al lavoratore, per l’adesione all’ente bilaterale, viene trattenuta dalla busta paga una quota pari allo 0,5%* (* queste percentuali si riferiscono al CCNL Commercio e Terziario, e possono variare a seconda del tipo di contratto collettivo applicato).
In linea generale, il datore di lavoro non è obbligato ad aderire all’ente bilaterale collegato alla sua categoria, anche nel caso in cui si faccia riferimento al CCNL.
Se però il datore di lavoro non dovesse aderire all’ente bilaterale, garantendo così una serie di prestazioni e benefit per i suoi dipendenti (che ad esempio possono riguardare l’ambito della formazione o dell’assistenza sanitaria), è obbligato ad erogarle a proprie spese, erogando cioè al lavoratore una cifra pari al valore della prestazione di cui avrebbe potuto beneficiare grazie al sistema bilaterale.
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