Torniamo a porre l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con 3 domande fondamentali per ogni impresa.
Il processo di valutazione dei rischi e la conseguente stesura del DVR è obbligatorio per tutte le aziende anche con un solo lavoratore subordinato o equiparato (ad esempio in presenza di dipendenti, soci lavoratori, apprendisti, lavoratori con contratti atipici, stagisti, ecc.). Ne consegue che soltanto chi svolge la propria attività in forma autonoma, o con soli collaboratori familiari, qualunque sia la natura di tale attività, non è tenuto ad effettuare la valutazione e a redigere il DVR.
La mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi, considerata una grave violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza, può comportare per il datore di Lavoro:
I rischi che è necessario valutare in ambito lavorativo si possono suddividere in due categorie: i rischi per la sicurezza e i rischi per la salute. I primi notoriamente possono determinare l’insorgenza di incidenti o infortuni con esito immediato e violento; i secondi invece possono scatenare scenari il cui esito negativo sulla salute si evidenzia anche dopo anni di esposizione sotto forma di malattie professionali.
Rientrano tra i rischi per la sicurezza ad esempio: i rischi di natura meccanica (urti, schiacciamenti, tagli, cesoiamenti, impigliamenti, trascinamenti, abrasioni, perforazione, proiezione di materiali, cadute a livello o dall’alto, perdita di stabilità di macchine e mezzi), il rischio di incendio, il rischio elettrico, il rischio di formazione di atmosfere esplosive.
Nella seconda fattispecie, i rischi per la salute, troviamo ad esempio: il rumore, le vibrazioni meccaniche, le radiazioni ottiche artificiali, i campi elettromagnetici, il rischio chimico, il rischio cancerogeno e l’amianto, il rischio biologico, la movimentazione manuale dei carichi e i movimenti ripetitivi degli arti superiori, il microclima e l’illuminazione, il rischio ergonomico, lo stress lavoro-correlato.
Ognuno di questi rischi deve essere valutato secondo specifiche metodologie che possono prevedere strumenti di misura (ad esempio il fonometro per la valutazione del rischio rumore, l’accelerometro triassiale per le vibrazioni meccaniche, i campionatori personali e ambientali per il rischio chimico e cancerogeno, ecc.) atti a misurare il livello effettivo di esposizione dei lavoratori a determinati rischi per i quali la normativa prevede dei “livelli di esposizione professionale” da rispettare al fine di reputare il rischio stesso “accettabile” dal punto di vista statistico.
Per i casi in cui non è possibile la “misurazione” del livello di rischio, si ricorre ad una stima dell’esposizione mediante complessi algoritmi di calcolo suggeriti da norme nazionali o internazionali. Nel caso della valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro è necessario affidarsi alle disposizioni del nuovo D.M. 03 settembre 2021.