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Lavori in Appalto: normativa di sicurezza | Pt. 2

Lavori in Appalto: normativa di sicurezza | Pt. 2

Nell'ultimo numero degli Approfondimenti tematici abbiamo ricordato i 2 principali obblighi cui il datore di lavoro committente deve far fronte:

  1. verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
  2. fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Ma come fa il datore di lavoro committente a trasferire queste ultime informazioni ai soggetti interessati?

Per tutti i lavori in appalto che prevedano attività superiori ai cinque uomini-giorno o comunque rischi di incendio di livello elevato, lavori in ambienti confinati, con presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto, di atmosfere esplosive o comunque di rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento attraverso l’elaborazione di “un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze” (DUVRI). Nel DUVRI, da custodire presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi, devono dunque essere riportate le indicazioni operative e gestionali per superare i rischi derivanti dalla “interferenza” delle lavorazioni. Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Per tutti i lavori in appalto dove non è previsto l’obbligo di redazione del DUVRI, i datori di lavoro (committente e impresa appaltatrice, ivi compresi i subappaltatori) dovranno comunque cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Altra significativa previsione è quella relativa all’obbligo di indicare specificatamente nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione (ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali) i costi della sicurezza in merito alle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi, non soggetti a ribasso, sono dunque solo quelli necessari per eliminare o ridurre rischi dovuti a interferenze delle lavorazioni e non quelli generali propri dell’attività esercitata dal singolo appaltatore/affidatario. In caso di mancata indicazione dei costi per la sicurezza il contratto è da ritenersi nullo.

Nell’ambito dello svolgimento di lavori in appalto o subappalto il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Infine la legge 17 dicembre 2021, n. 215 ha introdotto l’obbligo in capo ai datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto nell’ambito dello svolgimento dei lavori in appalto o subappalto.

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