La sorveglianza sanitaria consiste nella valutazione dell'idoneità specifica del lavoratore alla mansione lavorativa tramite l'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
La sorveglianza sanitaria deve essere svolta obbligatoriamente dal Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro. Il Medico Competente deve avere specifici requisiti ed essere iscritto in un albo apposito, istituito presso il Ministero della Salute.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria:
- nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/08);
- qualora, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal lavoratore, e il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.
I casi previsti dalla norma si riferiscono in particolare all’esposizione a rischi di natura chimica (sostanze, preparati chimici), fisica (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici), biologica. In alcuni casi è facile definire l’esistenza dell’obbligo in quanto lo stesso è legato alla semplice presenza di un agente di rischio (ad esempio i cancerogeni).
Nella maggior parte dei casi, invece, l’obbligo emerge dalla valutazione dei rischi e sussiste solo se l’esposizione è tale da richiedere, come misura di prevenzione aggiuntiva, la sorveglianza sanitaria.
Che visite comprende la sorveglianza sanitaria?
La valutazione svolta dal Medico Competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, comprende:
- Visita medica preventiva: visita atta a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di queste visite, se previste, viene stabilita dal medico competente, in funzione della valutazione dei rischi;
- Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora il lavoratore riscontri dei sintomi che ritiene collegati alla mansione lavorativa svolta;
- Visita medica in caso di cambio mansione, per verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica alla cessazione dell’attività lavorativa;
- Visita medica preventiva in fase pre-assuntiva, può essere svolta su scelta del datore di lavoro o del Medico Competente;
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Cosa succede una volta effettuata la visita medica?
Alla conclusione della visita viene dato il giudizio di idoneità alla mansione per il lavoratore, dando indicazioni al datore di lavoro di eventuali consigli e/o limitazioni:
- Idoneità;
- Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- Inidoneità temporanea (per la quale devono essere espressi i limiti temporali di validità);
- Inidoneità permanente.
Gli esiti della sorveglianza sanitaria devono essere allegati alla cartella sanitaria; questa è istituita per ogni lavoratore, viene periodicamente aggiornata e in questa sono annotate le condizioni di salute di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti strumentali, di laboratorio e quelli specialistici.
La sorveglianza sanitaria non deve essere svolta solo perchè obbligatoria, infatti, se ben condotta permette di:
- Approfondire le conoscenze sull’organizzazione del lavoro, configurando, anche attraverso il colloquio con il medico, una attività di informazione / formazione;
- Evitare la manifestazione clinica eclatante di malattie, causate o meno dal lavoro, ma che con esso possono interferire, contenendo nel contempo il fenomeno dell'assenteismo;
- Garantire al lavoratore un controllo medico dal quale potrebbero emergere patologie, non causate dall' attività lavorativa, ma non ancora note al paziente.
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